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Stupefacenti · 6 settembre 2026

Spaccio di lieve entità e attenuante della collaborazione: art. 73, commi 5 e 7, D.P.R. 309/90

Essere accusati di spaccio non significa necessariamente andare incontro alla pena prevista per le ipotesi più gravi. L’art. 73, commi 5 e 7, del D.P.R. 309/90 prevede importanti strumenti di tutela che, in presenza dei necessari presupposti, possono incidere significativamente sulla pena.

Nell'ambito dei procedimenti per reati in materia di stupefacenti, infatti, la qualificazione giuridica del fatto e la corretta individuazione delle circostanze applicabili possono incidere in maniera decisiva sulla pena.

Due disposizioni dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990 meritano, in particolare, una grande attenzione da parte della difesa: il comma 5, relativo al fatto di lieve entità, e il comma 7, che prevede una significativa diminuzione di pena per chi si adopera concretamente per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa e collabora con l'autorità.

Sono istituti diversi, che possono assumere un'importanza determinante nella strategia difensiva.

L'art. 73, comma 5: quando lo spaccio è di lieve entità

Il comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 prevede una disciplina sanzionatoria più favorevole quando il fatto, valutato complessivamente, presenta caratteristiche di lieve entità.

La valutazione non può essere ridotta al semplice dato numerico dei grammi di sostanza stupefacente.

Il giudice deve prendere in considerazione, nel loro insieme, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, nonché la qualità e la quantità della sostanza.

Questo significa che, in un procedimento per spaccio, non è sufficiente guardare soltanto al quantitativo sequestrato.

Occorre esaminare l'intero quadro probatorio.

Che cosa deve valutare il giudice?

Tra gli elementi che possono assumere rilievo vi sono, ad esempio:

  • la quantità e la qualità della sostanza;
  • il principio attivo;
  • le modalità di detenzione e di eventuale cessione;
  • il numero e le caratteristiche delle dosi;
  • il possesso di strumenti per la pesatura o il confezionamento;
  • l'organizzazione dell'attività;
  • la durata dell'attività;
  • il numero degli episodi contestati;
  • il ruolo concretamente svolto dall'imputato;
  • l'eventuale inserimento in un'attività più ampia e organizzata.

Ogni procedimento deve quindi essere analizzato nella sua specificità.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui, in un procedimento per stupefacenti, una difesa efficace deve iniziare da un esame dettagliato degli atti e non dalla sola quantità di droga sequestrata.

Lieve entità non significa necessariamente “pochi grammi”

È un errore frequente pensare che la lieve entità possa essere riconosciuta soltanto quando il quantitativo di droga è molto ridotto.

La valutazione è più complessa.

Anche quantitativi non irrisori devono essere valutati alla luce di tutte le altre circostanze del fatto.

Al contrario, la presenza di elementi indicativi di una vera e propria organizzazione dell'attività di spaccio può rendere più difficile il riconoscimento del comma 5.

Per questo motivo, ogni elemento dell'indagine deve essere esaminato nel suo contesto.

Un bilancino, materiale per il confezionamento, appunti, più involucri o una pluralità di sostanze non hanno necessariamente lo stesso significato in ogni procedimento: occorre comprendere come tali elementi si inseriscano nella concreta vicenda contestata.

La questione della non occasionalità

La disciplina del comma 5 è stata oggetto di importanti modifiche normative.

La formulazione attuale dedica particolare attenzione anche alla non occasionalità della condotta, prevedendo una specifica disciplina sanzionatoria quando il fatto presenta tali caratteristiche.

Si tratta di un profilo che può assumere grande importanza nella valutazione della posizione dell'imputato e che deve essere attentamente esaminato alla luce delle concrete modalità della contestazione.

Ma esiste un'altra possibilità difensiva: l'art. 73, comma 7

Quando si procede per un reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, l'attenzione della difesa non dovrebbe necessariamente fermarsi alla qualificazione del fatto.

Esiste infatti un'altra disposizione che, in determinate circostanze, può avere un'incidenza estremamente significativa sulla pena: il comma 7 dell'art. 73.

La norma stabilisce una diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche attraverso un concreto aiuto alla polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

È una previsione particolarmente importante.

Ma bisogna comprenderne bene la portata.

Non basta dire “sono disposto a collaborare”

La collaborazione rilevante ai sensi del comma 7 non deve essere confusa con una generica disponibilità a collaborare con gli investigatori.

Ciò che conta è l'utilità concreta della condotta posta in essere dall'imputato.

In altri termini, bisogna chiedersi:

La collaborazione ha prodotto un risultato concreto?

Ha consentito agli investigatori di recuperare droga?

Ha permesso di individuare risorse destinate all'attività di spaccio?

Ha consentito di impedire ulteriori conseguenze dell'attività criminosa?

Ha fornito elementi concretamente utili all'autorità?

Sono domande che possono diventare decisive.

Un caso concreto: la collaborazione che consente di recuperare altra droga

Su questo punto è particolarmente significativo un caso deciso dal Tribunale di Roma.

L'imputato era stato arrestato in relazione alla detenzione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione erano stati rinvenuti, tra l'altro, cocaina, marijuana e hashish, oltre a bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e altri elementi ritenuti indicativi della destinazione della sostanza alla cessione.

Le quantità complessivamente sequestrate erano tutt'altro che trascurabili.

La vicenda, quindi, non riguardava un'ipotesi nella quale la difesa potesse semplicemente puntare sulla modesta quantità dello stupefacente.

Vi era però un elemento particolare.

L'imputato aveva indicato agli investigatori un ulteriore luogo di occultamento.

Durante le attività di polizia giudiziaria, l'imputato aveva condotto gli operanti verso un'altra abitazione nella quale era nascosto un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente.

Il quantitativo era stato recuperato grazie alle indicazioni fornite dall'imputato.

Lo stesso giudice ha dato particolare rilievo a questo comportamento, evidenziando l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, che avevano consentito di recuperare un ulteriore quantitativo di sostanza che, altrimenti, non sarebbe stato rinvenuto.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.P.R. 309/1990.

Ma c'è un altro aspetto particolarmente importante.

L'attenuante della collaborazione può incidere concretamente sulla pena

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l'attenuante del comma 7 è stata ritenuta prevalente sulla recidiva contestata.

Il giudice, partendo dalla pena base individuata in sette anni di reclusione e 30.000 euro di multa, ha applicato la riduzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante.

La pena è stata quindi ulteriormente determinata attraverso gli altri passaggi indicati nella sentenza, compresa la continuazione e la diminuzione prevista per il rito abbreviato, arrivando alla pena finale di tre anni di reclusione ed euro 14.000 di multa.

Il dato più importante, tuttavia, non è soltanto il numero finale.

È il principio che emerge dal caso:

la collaborazione può assumere un peso concreto quando è realmente utile alle indagini e produce un risultato verificabile.

Comma 5 e comma 7: perché è fondamentale esaminare tutte le possibilità

Un procedimento per spaccio non deve essere affrontato dando per scontato che esista una sola possibile soluzione.

La difesa deve verificare, caso per caso, tutte le possibilità previste dall'ordinamento.

Da una parte può essere necessario dimostrare che il fatto presenta le caratteristiche della lieve entità previste dall'art. 73, comma 5.

Dall'altra, quando ne ricorrono i presupposti, può essere necessario valutare la possibilità di ottenere l'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7.

Sono questioni differenti.

E possono richiedere strategie difensive differenti.

Perché nei procedimenti per stupefacenti ogni dettaglio può fare la differenza

Quando una persona viene arrestata o indagata per detenzione ai fini di spaccio, è comprensibile che la prima preoccupazione sia:

“Quanti anni rischio?”

Ma la domanda corretta, dal punto di vista della difesa, dovrebbe essere un'altra:

“Qual è esattamente la mia posizione e quali sono tutte le possibilità giuridiche per ridurre le conseguenze del procedimento?”

Per rispondere è necessario analizzare gli atti, ricostruire la dinamica dei fatti, verificare le modalità dell'arresto e della perquisizione, esaminare la natura e la quantità della sostanza, valutare gli elementi indicativi della destinazione alla cessione e, soprattutto, individuare eventuali elementi favorevoli alla posizione dell'indagato o dell'imputato.

In alcuni casi la questione decisiva può essere la qualificazione del fatto.

In altri può essere il riconoscimento della lieve entità.

In altri ancora può assumere rilievo una condotta collaborativa concretamente utile.

Non esiste una difesa “standard” per un'accusa di spaccio.

Se sei indagato o imputato per spaccio, non aspettare

Un'accusa ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/1990 può avere conseguenze molto pesanti.

Ma la gravità dell'accusa non deve impedire di individuare, fin dalle prime fasi, gli strumenti difensivi concretamente utilizzabili.

La tempestività può essere importante.

Così come è importante affidarsi a un professionista che abbia esperienza specifica nel diritto penale e che sappia leggere il procedimento non soltanto dal punto di vista dell'accusa, ma anche alla ricerca di ogni possibile elemento favorevole all'indagato o all'imputato.

Ogni grammo, ogni documento, ogni dichiarazione, ogni circostanza può assumere un significato diverso all'interno della complessiva strategia difensiva.

E in un procedimento per stupefacenti, individuare la strada giuridica corretta può fare una differenza enorme.

Hai ricevuto un'accusa per spaccio o detenzione ai fini di spaccio?

Se sei stato arrestato, hai ricevuto un avviso di garanzia, sei sottoposto a una misura cautelare o sei già imputato per un reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990, è importante far esaminare tempestivamente la tua posizione da un avvocato penalista.

Lo Studio Legale Avv. Luigi Russo assiste persone indagate e imputate per reati in materia di stupefacenti, valutando la posizione concreta e le possibili strategie difensive, anche con riferimento alla lieve entità prevista dal comma 5 e all'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

La difesa non consiste soltanto nel contestare l'accusa.
Consiste anche nell'individuare tutte le possibilità che la legge offre per ottenere il risultato migliore possibile nel caso concreto.

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Avvocato penalista · Foro di Roma