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Diritto penale: novità ed approfondimenti · 4 ottobre 2026

Sequestro di prevenzione: una pronuncia della Consulta che rafforza la tutela della difesa

Una pronuncia che interviene su una vera lacuna nella tutela del soggetto colpito da un sequestro di prevenzione: la Consulta riconosce la possibilità di impugnare il rigetto della richiesta di revoca, rafforzando il principio di effettività della difesa.

Sequestro di prevenzione: una pronuncia della Consulta che rafforza la tutela della difesa

Corte costituzionale, sentenza 2 ottobre 2026, n. 158

Tra le pronunce più interessanti di questi ultimi giorni segnalo la sentenza n. 158 del 2 ottobre 2026 della Corte costituzionale, che interviene su una questione molto concreta in materia di sequestro e confisca di prevenzione.

Il problema, in sintesi, era questo: se una persona subisce un sequestro di prevenzione e successivamente chiede al giudice la revoca della misura, cosa può fare se la richiesta viene respinta?

Prima di questa sentenza, la risposta non era affatto scontata. Anzi, secondo l'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza che ha rimesso la questione alla Consulta, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca era inoppugnabile.

La Corte costituzionale ha ora dichiarato illegittima questa disciplina.

Una situazione processuale che, a mio avviso, presentava una evidente criticità

L'art. 27 del Codice antimafia prevede espressamente la possibilità di impugnare il provvedimento che dispone il sequestro e quello che lo revoca.

Prevede inoltre la possibilità per il pubblico ministero di impugnare il provvedimento con cui viene rigettata la richiesta originaria di sequestro.

Mancava, invece, una previsione per una situazione apparentemente simile ma molto frequente nella pratica: il privato chiede la revoca di un sequestro già disposto e il giudice respinge la sua richiesta.

La conseguenza era piuttosto singolare.

Se il giudice revocava il sequestro, il pubblico ministero poteva impugnare.

Se, invece, il giudice respingeva la richiesta del privato di revocare il sequestro, il privato non aveva un analogo strumento per chiedere a un giudice superiore di riesaminare quella decisione.

È proprio questa asimmetria che ha convinto la Corte costituzionale a intervenire.

E, personalmente, ritengo che sia questo il punto più importante della sentenza.

Il sequestro può durare a lungo e può avere conseguenze molto concrete

Uno degli argomenti che maggiormente mi hanno colpito nella motivazione della Consulta riguarda la natura provvisoria del sequestro.

È vero: il sequestro di prevenzione è una misura cautelare, destinata ad accompagnare il procedimento fino alla decisione sulla confisca.

Ma definirlo semplicemente "provvisorio" rischia di non cogliere il problema reale.

Un bene sequestrato non può essere liberamente utilizzato dal suo titolare.

E se quel bene è un immobile nel quale viene esercitata un'attività imprenditoriale, oppure un bene strumentale indispensabile per lavorare, le conseguenze possono essere tutt'altro che provvisorie.

La stessa Corte costituzionale lo afferma con particolare chiarezza: il tempo necessario per arrivare alla confisca può essere sufficiente a provocare danni molto gravi, anche difficilmente reversibili.

È un passaggio che condivido pienamente.

Per chi esercita la professione forense, infatti, è importante non perdere di vista la differenza tra la qualificazione giuridica di una misura e i suoi effetti nella vita reale.

Un'impresa privata per uno o due anni dei locali o dei beni necessari alla propria attività può semplicemente non essere più in grado di proseguire.

Il problema non riguarda soltanto il proprietario del bene

Un altro aspetto importante della sentenza è che la Corte non limita la questione alla posizione del semplice "proposto" nel procedimento di prevenzione.

La Consulta chiarisce che il problema riguarda più in generale l'interessato dal sequestro.

Questo è particolarmente importante perché, nella pratica, le situazioni possono essere molto diverse.

Il bene può essere formalmente intestato al soggetto proposto, ma può essere rivendicato da un terzo.

Oppure un terzo può vantare sul bene un diritto di godimento, un diritto reale o una diversa posizione giuridicamente tutelabile.

È proprio in queste situazioni che la tutela processuale diventa particolarmente delicata.

Il terzo può essere estraneo alle vicende che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione, ma può comunque trovarsi concretamente privato della disponibilità di un bene.

E non è sufficiente, secondo la Corte, dirgli di attendere l'eventuale confisca per poi far valere le proprie ragioni.

Perché non bastava aspettare la confisca

L'Avvocatura dello Stato aveva sostenuto, in sostanza, che il sistema già prevedesse strumenti di tutela.

Il terzo può intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 23 del Codice antimafia e, dopo la confisca, può utilizzare i rimedi previsti dagli artt. 52 e seguenti.

La Consulta, però, ha ritenuto che questi strumenti non siano equivalenti alla possibilità di impugnare il rigetto di una richiesta di revoca del sequestro.

Ed è comprensibile.

Una cosa è poter rappresentare le proprie ragioni davanti al giudice che sta decidendo sulla misura.

Altra cosa è poter contestare una decisione sfavorevole davanti a un giudice diverso, attraverso un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Sono due livelli di tutela differenti.

La Corte sottolinea inoltre che i rimedi successivi alla confisca intervengono quando il pregiudizio derivante dal sequestro si è già prodotto.

Anche questo, a mio avviso, è un passaggio essenziale.

La tutela non può arrivare sempre quando il danno è già stato prodotto.

Il confronto con il sequestro preventivo penale

La Corte costituzionale richiama poi un dato che rende ancora più evidente il problema.

Nel procedimento penale ordinario, infatti, l'ordinamento prevede il riesame del sequestro preventivo e, soprattutto, l'appello ex art. 322-bis c.p.p. contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, comprese quelle che respingono le richieste di revoca.

Ci si trovava quindi di fronte a una situazione nella quale, per un sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale, esisteva uno strumento di controllo sulla decisione di rigetto della richiesta di revoca, mentre una tutela analoga non era espressamente prevista per il sequestro di prevenzione.

La Corte ha ritenuto che una differenza di questo tipo non fosse ragionevolmente giustificabile.

Cosa cambia dopo la sentenza n. 158/2026

La decisione della Consulta è una sentenza additiva.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, del Codice antimafia nella parte in cui non comprende tra i provvedimenti elencati anche quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro.

Questo significa che il sistema delle impugnazioni previsto dall'art. 27 deve ora essere letto comprendendo anche questa ipotesi.

La conseguenza pratica è quindi molto importante: il rigetto della richiesta di revoca del sequestro di prevenzione non può più essere considerato, semplicemente per il silenzio della norma, un provvedimento privo di autonomo rimedio impugnatorio.

Naturalmente, come sempre accade dopo una pronuncia di questo tipo, saranno la giurisprudenza successiva e la prassi degli uffici giudiziari a definire nel dettaglio alcuni degli aspetti applicativi.

Ma il principio affermato dalla Corte è chiaro.

Una pronuncia che considero importante per la difesa

A mio giudizio, la sentenza n. 158/2026 va oltre la soluzione del singolo problema interpretativo.

Ribadisce un concetto che considero fondamentale quando si parla di misure di prevenzione patrimoniali: la tutela dei diritti non può essere soltanto teorica o differita a un momento successivo, quando nel frattempo il sequestro abbia già prodotto conseguenze molto difficili da eliminare.

Le misure di prevenzione patrimoniali perseguono finalità di indubbia rilevanza e incidono su patrimoni che l'ordinamento ritiene meritevoli di particolare attenzione.

Ma proprio perché il sequestro può incidere profondamente sul diritto di proprietà e sull'esercizio dell'attività economica, è necessario che anche la difesa disponga di strumenti effettivi per contestare la misura.

La sentenza della Corte costituzionale va esattamente in questa direzione.

Per chi si trova coinvolto in un procedimento di prevenzione patrimoniale, quindi, la verifica della propria posizione e delle possibilità di tutela non può essere rinviata semplicemente alla fase della confisca.

È necessario valutare tempestivamente la natura dei beni interessati, la posizione del soggetto colpito dalla misura, gli eventuali diritti dei terzi e gli strumenti processuali concretamente utilizzabili.

È proprio nella tempestività della difesa, spesso, che si gioca una parte importante della tutela effettiva del patrimonio.

Avv. Luigi Russo

Autore
Amministratore
Avvocato penalista · Foro di Roma