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Cassazione penale · 2 novembre 2026

Ricorso per Cassazione e imputato assente: le Sezioni Unite chiariscono quando è necessario lo specifico mandato a impugnare

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il difensore d'ufficio deve depositare lo specifico mandato a impugnare anche quando il ricorso contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

Ricorso per Cassazione e imputato assente: le Sezioni Unite chiariscono quando è necessario lo specifico mandato a impugnare

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il difensore d'ufficio deve depositare lo specifico mandato a impugnare anche quando il ricorso contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. La questione riguarda l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e il rapporto tra gli oneri formali dell'impugnazione e il diritto di difesa dell'imputato assente.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

Con ordinanza n. 20709 del 5 giugno 2026, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa all'ambito di applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

La disposizione, introdotta dalla riforma Cartabia e successivamente modificata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, prevede uno specifico onere formale a carico del difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza.

Il problema interpretativo riguardava l'applicabilità di tale onere anche al ricorso per Cassazione con il quale il difensore contesti proprio la legittimità della dichiarazione di assenza.

La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite penali all'udienza del 29 ottobre 2026.

Con informazione provvisoria diffusa il 2 novembre 2026, la Corte ha fornito una risposta affermativa al quesito.

Il caso sottoposto alla Corte

La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato giudicato in assenza.

Il difensore d'ufficio proponeva ricorso per Cassazione contestando, insieme alla sentenza, anche la legittimità dell'ordinanza con cui era stata dichiarata l'assenza dell'imputato.

La difesa deduceva, in particolare, l'assenza di una reale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, sostenendo che non fossero stati adeguatamente verificati i presupposti per procedere in sua assenza.

Nel corso del giudizio di legittimità emergeva, tuttavia, una questione preliminare: il ricorso era stato proposto senza il deposito dello specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Da qui il contrasto interpretativo sottoposto alle Sezioni Unite.

L'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: lo specifico mandato a impugnare

La disposizione impone al difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza di depositare, insieme all'impugnazione, uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

L'onere è previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione.

La ratio della disposizione è quella di assicurare che l'impugnazione sia espressione di una volontà effettiva dell'imputato e non costituisca un'iniziativa meramente formale del difensore d'ufficio.

La questione diventa particolarmente delicata quando l'impugnazione sia diretta a contestare proprio la legittimità della dichiarazione di assenza.

In tale ipotesi, infatti, il difensore sostiene che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, ma deve al contempo rispettare un onere formale che presuppone un contatto con l'assistito.

Il contrasto giurisprudenziale

Prima dell'intervento delle Sezioni Unite si erano delineati due orientamenti contrapposti.

L'orientamento favorevole all'applicazione dell'onere

Secondo un primo indirizzo, l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. deve trovare applicazione anche nel giudizio di Cassazione.

La disposizione fa riferimento alle impugnazioni in generale e non contiene una limitazione espressa al giudizio di appello.

In questa prospettiva, l'onere del mandato specifico risponde all'esigenza di garantire che l'imputato abbia effettivamente manifestato la volontà di impugnare.

La circostanza che il ricorso contesti la legittimità della dichiarazione di assenza non sarebbe sufficiente a escludere l'applicazione della disposizione.

L'orientamento contrario

Un diverso indirizzo riteneva, invece, che l'onere non dovesse applicarsi quando il ricorso per Cassazione contestasse proprio la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza.

Secondo tale impostazione, l'impugnazione dell'ordinanza, unitamente alla sentenza, avrebbe natura peculiare, poiché diretta a contestare un presupposto della validità del procedimento.

L'applicazione dell'onere formale avrebbe potuto determinare una compressione del diritto di difesa, soprattutto nei casi in cui l'imputato deducesse di non avere avuto effettiva conoscenza del processo.

La risposta delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite penali, all'udienza del 29 ottobre 2026, hanno fornito una risposta affermativa al quesito.

Lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. deve essere depositato anche quando il ricorso per Cassazione contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

La soluzione valorizza l'applicazione della disciplina generale delle impugnazioni anche in questa particolare ipotesi.

La pronuncia assume rilievo per la difesa tecnica nei procedimenti celebrati in assenza, poiché chiarisce che la contestazione della legittimità della dichiarazione di assenza non determina, di per sé, l'esclusione dell'onere formale previsto dalla disposizione.

È opportuno precisare che, allo stato, la Corte ha diffuso un'informazione provvisoria sull'esito della decisione. Le argomentazioni complete e l'eventuale formulazione del principio di diritto dovranno essere verificate alla luce del testo integrale della pronuncia.

Le conseguenze pratiche per la difesa

La decisione richiama l'attenzione su un aspetto fondamentale della difesa penale: la corretta predisposizione dell'impugnazione.

Quando il difensore d'ufficio intenda proporre ricorso per Cassazione nell'interesse di un imputato giudicato in assenza, è necessario verificare attentamente la sussistenza dei requisiti formali previsti dalla legge.

La contestazione della legittimità della dichiarazione di assenza non può essere considerata, alla luce della risposta delle Sezioni Unite, una ragione sufficiente per prescindere dal deposito dello specifico mandato a impugnare.

La questione assume particolare rilievo nei casi in cui l'imputato deduca di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento e chieda, attraverso l'impugnazione, di ottenere il riconoscimento delle violazioni verificatesi nel corso del giudizio.

La corretta individuazione dei presupposti di ammissibilità del ricorso costituisce, pertanto, un passaggio essenziale per assicurare un'effettiva tutela dei diritti dell'imputato.

Conclusioni

L'intervento delle Sezioni Unite chiarisce un importante profilo della disciplina delle impugnazioni penali, confermando la rilevanza degli oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. anche nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione contesti la legittimità della dichiarazione di assenza.

La decisione richiama l'attenzione sulla necessità di coniugare la tutela del diritto di difesa con il rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione.

Lo Studio Legale Avv. Luigi Russo svolge attività di difesa penale e assistenza nei giudizi di impugnazione, anche dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

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Autore
Avv. Luigi Russo
Avvocato penalista · Foro di Roma