PDP e deposito degli atti penali: cosa succede quando il sistema non funziona
La Cassazione chiarisce il rapporto tra gli artt. 175 e 175-bis c.p.p. in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici
PDP e deposito degli atti penali: cosa succede quando il sistema non funziona
La Cassazione chiarisce il rapporto tra gli artt. 175 e 175-bis c.p.p. in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici
Il processo penale è ormai sempre più caratterizzato dall'utilizzo di strumenti telematici per il deposito degli atti. Ma cosa accade quando il sistema informatico non funziona oppure quando il difensore, per ragioni tecniche, non riesce a effettuare correttamente il deposito?
Sul tema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33829/2026, offrendo importanti indicazioni sul rapporto tra l'art. 175 c.p.p. e il più recente art. 175-bis c.p.p.
Si tratta di una questione tutt'altro che meramente tecnica: un problema relativo alle modalità di deposito può infatti incidere direttamente sulla possibilità di esercitare il diritto di impugnazione.
Il deposito telematico nel processo penale
L'introduzione del processo penale telematico ha progressivamente modificato le modalità attraverso le quali il difensore deposita gli atti processuali.
Il Portale Deposito Atti Penali (PDP) costituisce oggi uno degli strumenti attraverso i quali vengono effettuati i depositi previsti dalla disciplina processuale.
Il corretto utilizzo del sistema assume quindi particolare importanza, soprattutto quando sono in gioco atti soggetti a termini perentori, come le impugnazioni.
Il problema si pone quando il deposito non può essere effettuato secondo le modalità previste a causa di un malfunzionamento del sistema o di altre circostanze tecniche.
L'art. 175-bis c.p.p.
Proprio per disciplinare le conseguenze dei malfunzionamenti dei sistemi informatici è stato introdotto l'art. 175-bis c.p.p.
La disposizione disciplina le ipotesi nelle quali il malfunzionamento dei sistemi informatici impedisce o rende difficoltoso il deposito telematico degli atti.
La norma assume quindi una funzione specifica all'interno del processo penale telematico, individuando le conseguenze processuali derivanti dalle anomalie del sistema.
Ma cosa accade quando la situazione concreta non rientra nell'ipotesi di malfunzionamento formalmente attestata secondo le modalità previste dalla legge?
È proprio su questo punto che assume particolare rilievo la recente pronuncia della Cassazione.
La sentenza della Cassazione n. 33829/2026
Con la sentenza n. 33829/2026, la Corte di Cassazione ha esaminato una vicenda nella quale erano stati trasmessi degli atti di impugnazione mediante PEC, anziché attraverso il Portale Deposito Atti Penali.
La questione riguardava, in particolare, la possibilità di invocare la disciplina della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 c.p.p. in presenza di problematiche relative al deposito telematico.
La Corte ha chiarito che l'art. 175-bis c.p.p. disciplina specificamente le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici previste dalla disposizione, ma non esclude, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità di fare riferimento alla disciplina generale dell'art. 175 c.p.p.
Quest'ultima disposizione consente infatti la restituzione nel termine quando l'interessato dimostri di non aver potuto osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, secondo i presupposti stabiliti dalla legge.
Il malfunzionamento deve essere dimostrato
Un aspetto particolarmente importante della pronuncia riguarda l'onere di dimostrare concretamente l'impedimento.
Non è sufficiente, infatti, affermare genericamente che il sistema informatico non funzionava o che il deposito attraverso il PDP non era stato possibile.
Occorre fornire elementi idonei a dimostrare la concreta impossibilità di effettuare il deposito secondo le modalità previste.
Nel caso esaminato dalla Corte, l'utilizzo della PEC in luogo del PDP non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il mancato rispetto delle modalità previste per il deposito dell'impugnazione.
La conseguenza è stata la conferma dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 175 e art. 175-bis c.p.p.: qual è la differenza?
La distinzione tra le due disposizioni è quindi particolarmente importante.
L'art. 175-bis c.p.p. costituisce una disciplina specifica relativa ai malfunzionamenti dei sistemi informatici e alle conseguenze che questi possono determinare sul compimento degli atti processuali.
L'art. 175 c.p.p., invece, conserva una funzione generale e può assumere rilievo nelle ipotesi in cui l'inosservanza del termine sia riconducibile a caso fortuito o forza maggiore.
La questione deve pertanto essere valutata caso per caso, verificando:
- quale fosse il problema tecnico concretamente verificatosi;
- se il malfunzionamento fosse formalmente attestato;
- quando si sia verificato l'impedimento;
- quale attività sia stata concretamente tentata dal difensore;
- se fosse comunque possibile utilizzare il sistema previsto dalla legge;
- quali elementi siano disponibili per documentare l'impedimento.
Perché la questione è importante per la difesa penale
La vicenda dimostra come, nel processo penale telematico, gli aspetti tecnici possano avere conseguenze direttamente processuali.
Il problema non riguarda soltanto il corretto funzionamento di una piattaforma informatica.
Quando l'atto da depositare è un'impugnazione e il termine è perentorio, una difficoltà tecnica può infatti trasformarsi in una questione riguardante la stessa ammissibilità dell'impugnazione.
Per questa ragione, in presenza di anomalie durante il deposito, è particolarmente importante documentare tempestivamente ciò che è accaduto, conservando le ricevute, le schermate, gli eventuali messaggi di errore e ogni altro elemento utile a ricostruire l'effettivo svolgimento delle operazioni.
La gestione dell'impedimento tecnico diventa quindi parte integrante della strategia processuale.
Una questione destinata a diventare sempre più attuale
La progressiva digitalizzazione del processo penale renderà queste problematiche sempre più frequenti.
La giurisprudenza sarà quindi chiamata a confrontarsi con una serie di questioni nuove: dai malfunzionamenti dei sistemi alle modalità di documentazione dell'impedimento, fino alle conseguenze sulla validità e sulla tempestività degli atti.
La sentenza n. 33829/2026 rappresenta, sotto questo profilo, un passaggio significativo perché evidenzia la necessità di distinguere tra il malfunzionamento disciplinato dall'art. 175-bis c.p.p. e le diverse situazioni nelle quali può invece trovare applicazione la disciplina generale della restituzione nel termine.
Ne ho parlato anche sul mio canale YouTube
Ho dedicato un video specifico a questa pronuncia e alle problematiche relative al PDP, al deposito telematico degli atti penali e al rapporto tra gli artt. 175 e 175-bis c.p.p.
Nel video approfondisco la questione in maniera più diretta, soffermandomi sugli aspetti pratici che possono interessare il difensore penale.
Guarda il video sul canale YouTube dello Studio Legale Avvocato Luigi Russo.
In sintesi
La sentenza n. 33829/2026 richiama l'attenzione su un principio fondamentale: nel processo penale telematico, la semplice allegazione di una difficoltà tecnica non è necessariamente sufficiente a giustificare il mancato rispetto delle modalità o dei termini di deposito.
Quando si verifica un problema, è quindi essenziale verificare immediatamente la natura dell'impedimento e documentare ogni circostanza rilevante.
In materia di impugnazioni, infatti, un problema tecnico non adeguatamente documentato può avere conseguenze processuali particolarmente rilevanti.