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Cassazione penale · 26 ottobre 2026

Mancanza di motivazione nel ricorso per Cassazione penale: presupposti e limiti del sindacato di legittimità

Quando la motivazione della sentenza è censurabile in Cassazione?

Mancanza di motivazione nel ricorso per Cassazione penale: presupposti e limiti del sindacato di legittimità

Quando la motivazione della sentenza è censurabile in Cassazione?

La mancanza di motivazione costituisce uno dei vizi deducibili con il ricorso per Cassazione penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La sua corretta individuazione è essenziale per la difesa, poiché non ogni carenza argomentativa della sentenza impugnata consente di ottenere l’annullamento della decisione.

La giurisprudenza di legittimità distingue, infatti, tra l’assenza degli elementi argomentativi indispensabili a comprendere il percorso logico seguito dal giudice, la mera insufficienza della motivazione e la richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

Comprendere queste differenze è fondamentale per formulare motivi di ricorso specifici e conformi ai limiti del giudizio di Cassazione.

1. Mancanza e insufficienza della motivazione: due vizi differenti

La nozione di mancanza di motivazione prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non coincide con la semplice carenza grafica della motivazione, né può essere automaticamente identificata con una motivazione ritenuta insufficiente dal ricorrente.

Il vizio assume rilievo quando mancano i passaggi argomentativi essenziali per ricostruire il ragionamento del giudice, verificarne la coerenza e comprendere le ragioni della decisione, anche con riferimento alle questioni difensive rilevanti e pertinenti.

La motivazione deve consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio controllo senza dover ricostruire autonomamente il percorso logico che avrebbe dovuto condurre alla decisione.

In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha escluso che la mera insufficienza della motivazione possa essere denunciata come autonoma ragione di annullamento, quando la censura non individui un effettivo vizio riconducibile alle categorie previste dalla legge processuale (Cass. pen., sez. VI, n. 46308/2012).

Il ricorso, pertanto, non può limitarsi ad affermare che la sentenza sia poco convincente o che avrebbe dovuto approfondire maggiormente una determinata questione. Occorre indicare quale passaggio essenziale manchi, quale questione decisiva sia stata trascurata oppure quale contraddizione o illogicità risulti dal testo della decisione.

2. L’omessa risposta alle deduzioni difensive

Una questione particolarmente rilevante riguarda il mancato esame delle memorie e delle argomentazioni formulate dalla difesa.

Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola osservazione delle parti. Tuttavia, la motivazione deve consentire di comprendere come siano state affrontate le questioni decisive sottoposte alla sua attenzione.

L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, di per sé, la nullità del provvedimento. Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale omissione può assumere rilievo sul piano motivazionale quando riguardi argomenti pertinenti e potenzialmente decisivi per la ricostruzione del fatto o per la soluzione della questione giuridica controversa.

In questo senso si colloca Cass. pen., sez. II, n. 14975/2018, che ha escluso che il semplice deposito di una memoria, non specificamente confutata dal giudice, determini automaticamente una nullità. La pronuncia richiama, tra l’altro, il principio di tassatività delle nullità processuali: l’art. 121 c.p.p., pur riconoscendo alle parti la facoltà di presentare memorie e richieste, non prevede espressamente tale conseguenza per la mancata confutazione del loro contenuto.

Ne deriva un’importante indicazione per la tecnica difensiva: chi deduce in impugnazione l’omesso esame di una memoria deve individuarne puntualmente i contenuti rilevanti e spiegare perché avrebbero potuto incidere sulla decisione.

Non è sufficiente richiamare genericamente una memoria depositata nel corso del procedimento. È necessario evidenziare quale argomento decisivo sia stato trascurato e quale concreta ricaduta avrebbe potuto avere sulla ricostruzione dei fatti o sulla soluzione giuridica adottata.

3. L’orientamento contrario: la possibile nullità processuale

Sul tema si registra anche un diverso orientamento giurisprudenziale.

Secondo alcune pronunce, l’omessa valutazione di una memoria difensiva può integrare una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., quando l’omissione si traduca in una concreta lesione delle facoltà di intervento o assistenza difensiva dell’imputato.

In tale prospettiva, il problema non riguarderebbe soltanto la qualità della motivazione, ma la possibilità stessa per la difesa di partecipare effettivamente al procedimento di formazione della decisione.

Si collocano in questo indirizzo Cass. pen., sez. VI, n. 13085/2014, e Cass. pen., sez. I, n. 37531/2010.

Il contrasto evidenzia come, nell’elaborazione del motivo di ricorso, sia necessario distinguere tra la mera omissione di una risposta argomentativa e una violazione processuale concretamente incidente sull’esercizio del diritto di difesa.

La qualificazione del vizio non può essere affidata a formule astratte: occorre individuare la disposizione violata, la natura dell’omissione e le conseguenze che essa ha prodotto nel procedimento.

4. Quando l’omessa valutazione di una memoria non rileva

La rilevanza delle deduzioni difensive dipende anche dal momento in cui vengono formulate e dal loro rapporto con le questioni già sottoposte al giudice.

In particolare, la giurisprudenza ha escluso che l’omessa valutazione di una memoria depositata dopo la conclusione della discussione e la formulazione delle conclusioni determini necessariamente la nullità della sentenza o un vizio motivazionale, quando l’atto introduca questioni nuove, non precedentemente sviluppate nel contraddittorio.

In questo senso viene richiamata Cass. pen., sez. VI, n. 38757/2016.

Il principio conferma che non ogni atto difensivo depositato nel procedimento impone al giudice un’autonoma risposta motivazionale. Per assumere rilievo ai fini dell’impugnazione, le deduzioni devono essere pertinenti, ritualmente prospettate e dotate di effettiva incidenza sulla decisione.

La difesa deve quindi verificare non soltanto che un argomento non abbia ricevuto risposta, ma anche che esso fosse concretamente idoneo a influire sull’esito del giudizio.

5. Il vizio deve risultare dal testo del provvedimento impugnato

Un ulteriore limite deriva dalla natura del giudizio di legittimità.

Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.

La mancanza di motivazione può configurarsi, ad esempio, quando il giudice ometta completamente di affrontare una specifica questione decisiva, oppure quando le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità non forniscano alcuna risposta a una doglianza difensiva pertinente e potenzialmente determinante.

La giurisprudenza ha individuato situazioni di questo tipo in Cass. pen., sez. II, n. 10758/2015, e Cass. pen., sez. V, n. 2916/2014.

Diversa è l’ipotesi in cui il ricorrente contesti la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali.

La Corte di Cassazione non è chiamata a scegliere nuovamente tra le diverse ricostruzioni del fatto, né a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito per il solo fatto che il ricorrente ritenga preferibile una diversa interpretazione degli elementi acquisiti.

La censura deve quindi riguardare un effettivo vizio della motivazione e non trasformarsi in una richiesta di nuovo giudizio sul fatto.

6. La mancanza grafica della motivazione e il ricorso per saltum

Occorre distinguere la mancanza di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. dalla totale assenza grafica della motivazione, che può integrare una distinta violazione di legge processuale.

La distinzione assume particolare rilievo con riferimento al ricorso per Cassazione proposto direttamente contro una sentenza di primo grado, nei casi in cui sia consentito il ricorso per saltum.

La giurisprudenza ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria totalmente priva di motivazione, anche quando l’assenza materiale della motivazione renda impossibile articolare specifiche censure sul percorso argomentativo. In tale ipotesi, può sussistere un interesse concreto alla rimozione di una decisione idonea a passare in giudicato se non impugnata (Cass. pen., sez. I, n. 48655/2015; Cass. pen., sez. V, n. 43035/2015).

In senso diverso, con riferimento a una sentenza di condanna, è stato escluso che il pubblico ministero possa limitarsi a denunciare l’assenza grafica della motivazione senza indicare il concreto vantaggio pratico derivante dall’annullamento e dalla celebrazione di un nuovo giudizio di merito.

Il principio è richiamato da Cass. pen., sez. V, n. 38086/2016, e Cass. pen., sez. V, n. 35722/2013.

Anche in questo caso, dunque, la valutazione del vizio deve essere accompagnata dall’analisi dell’interesse a impugnare e degli effetti concretamente conseguibili attraverso l’annullamento.

7. L’assenza di motivazione su un’eccezione infondata

Non ogni questione prospettata dalla difesa richiede necessariamente una risposta espressa nella motivazione.

Quando nel giudizio di merito viene eccepita una violazione di legge processuale, prospettata come causa di nullità, il giudice non è tenuto a sviluppare una specifica argomentazione sulla questione se ritenga infondata l’eccezione e la decisione risulti comunque comprensibile nel suo complesso.

La mancata trattazione esplicita della questione non si traduce automaticamente in un vizio di motivazione.

In questo senso si colloca Cass. pen., sez. V, n. 10646/1991.

Il punto centrale è che l’obbligo motivazionale non coincide con l’obbligo di rispondere analiticamente a ogni affermazione delle parti. Ciò che rileva è la possibilità di comprendere le ragioni della decisione e verificare che le questioni decisive siano state affrontate secondo un percorso logico e giuridico riconoscibile.

8. Come formulare correttamente il motivo di ricorso

Dalla ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali emerge un’indicazione operativa: la denuncia della mancanza di motivazione richiede una censura specifica, circostanziata e strettamente collegata al contenuto della decisione impugnata.

In concreto, il difensore dovrebbe:

  • individuare il punto della decisione nel quale si manifesta l’omissione o la carenza argomentativa;
  • indicare la questione difensiva che il giudice non ha esaminato o ha affrontato in modo inconferente;
  • spiegare perché tale questione sia rilevante e, ove necessario, decisiva ai fini della decisione;
  • distinguere il vizio motivazionale dalla mera contestazione della valutazione delle prove;
  • verificare se la censura debba essere ricondotta alla mancanza di motivazione, alla manifesta illogicità o a una distinta violazione di legge processuale;
  • illustrare la concreta incidenza del vizio sulla decisione impugnata.

La specificità del motivo non rappresenta un adempimento meramente formale. Serve a consentire alla Corte di comprendere immediatamente quale vizio venga denunciato e perché esso rientri nel perimetro del sindacato di legittimità.

Conclusioni

La mancanza di motivazione non può essere utilizzata come formula generale per contestare una sentenza ritenuta ingiusta o non sufficientemente persuasiva.

Il vizio assume rilievo quando il provvedimento non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice oppure ometta di affrontare questioni difensive pertinenti e decisive, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle memorie difensive: la loro mancata confutazione non determina automaticamente la nullità della decisione, ma può assumere rilievo quando l’omissione riguardi argomenti idonei a incidere concretamente sull’esito del giudizio.

Per il difensore che intenda proporre ricorso per Cassazione, la sfida consiste quindi nell'individuare il vizio effettivo, distinguerlo dalla richiesta di una nuova valutazione del fatto e dimostrarne puntualmente la rilevanza ai fini dell'impugnazione.

Avv. Luigi Russo – Difesa penale e ricorsi per Cassazione

L’Avv. Luigi Russo esercita la professione forense in ambito penale e svolge attività difensiva nei procedimenti di competenza della Corte di Cassazione.

L’attività professionale comprende lo studio delle decisioni impugnate, l’analisi dei vizi deducibili in sede di legittimità e la valutazione delle questioni processuali e sostanziali rilevanti ai fini della predisposizione del ricorso.

Nota redazionale: i riferimenti giurisprudenziali riportati nell'articolo riprendono quelli del materiale di partenza. Prima della pubblicazione è opportuno verificarne il testo integrale, la pertinenza rispetto ai singoli principi e l'eventuale evoluzione degli orientamenti successivi.

Autore
Avv. Luigi Russo
Avvocato penalista · Foro di Roma