Detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies O.P.
Detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies: requisiti, presupposti e valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Un caso concreto deciso a Roma.
Detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies: presupposti, requisiti e un caso accolto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della legge sull'ordinamento penitenziariorappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'ordinamento penitenziario cerca di conciliare l'esecuzione della pena con la tutela dei rapporti familiari e, in particolare, con l'esigenza di assicurare la cura e l'assistenza dei figli minori.
Si tratta di una misura diversa dalla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter O.P. e caratterizzata da presupposti propri, da una specifica valutazione prognostica da parte del Tribunale di Sorveglianza e da modalità di esecuzione che vengono determinate dal giudice.
Di seguito vengono esaminati i principali presupposti della misura, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, e viene illustrato un caso concreto nel quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha confermato la detenzione domiciliare speciale a favore di una madre di un bambino in tenera età, dopo una precedente ammissione provvisoria alla misura.
Che cos'è la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies O.P.
L'art. 47-quinquies O.P. disciplina la detenzione domiciliare speciale, misura destinata, in presenza di determinati presupposti, alle condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni.
La disposizione trova applicazione quando non ricorrono le condizioni per l'accesso alla detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-ter O.P.
La finalità della misura è espressamente collegata alla necessità di consentire al genitore di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, attraverso l'esecuzione della pena presso l'abitazione, altro luogo di privata dimora oppure un luogo di cura, assistenza o accoglienza.
La disciplina dell'art. 47-quinquies si colloca quindi all'interno di un delicato bilanciamento tra diverse esigenze: da un lato l'esecuzione della pena e la tutela della collettività; dall'altro la tutela della genitorialità e, soprattutto, dell'interesse del minore.
La Corte costituzionale ha più volte sottolineato la particolare rilevanza di questo bilanciamento nell'ambito delle misure penitenziarie destinate alla tutela dei figli minori.
Quali sono i requisiti per ottenere la detenzione domiciliare speciale?
Il primo comma dell'art. 47-quinquies prevede, in linea generale, la possibilità per la madre condannata di accedere alla misura quando:
- non ricorrono le condizioni per la detenzione domiciliare ordinaria;
- vi è un figlio di età non superiore a dieci anni;
- non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti;
- vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con il figlio;
- è stata espiata almeno una determinata quota della pena, secondo quanto previsto dalla legge.
Particolare rilievo assume il requisito relativo alla prognosi di non recidiva.
Non è infatti sufficiente dimostrare l'esistenza di una situazione familiare meritevole di tutela: il Tribunale di Sorveglianza deve anche verificare se, alla luce della personalità del condannato e dell'evoluzione della sua condotta, sia possibile formulare una prognosi favorevole circa il futuro comportamento.
È proprio su questo profilo che assume particolare importanza la documentazione relativa al percorso compiuto durante l'esecuzione della pena.
La valutazione del Tribunale di Sorveglianza: non conta soltanto il reato commesso
La concessione della detenzione domiciliare speciale non si esaurisce in una valutazione astratta della gravità del reato per il quale è intervenuta la condanna.
Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a effettuare una valutazione complessiva della persona e della sua evoluzione nel tempo.
In particolare, assumono rilievo elementi quali:
- la natura e la gravità dei reati commessi;
- i precedenti penali;
- eventuali pendenze giudiziarie;
- le informazioni provenienti dagli organi di polizia;
- la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena;
- il rispetto delle prescrizioni;
- l'eventuale svolgimento di attività lavorativa o di volontariato;
- il percorso di responsabilizzazione e risocializzazione;
- la concreta capacità di gestire la misura alternativa.
La condotta successiva al reato può quindi assumere un ruolo decisivo nella formulazione del giudizio prognostico.
Non si tratta di ignorare la gravità dei fatti commessi, ma di verificare se, nel momento in cui il Tribunale è chiamato a decidere, la persona abbia intrapreso un effettivo percorso di cambiamento tale da consentire una ragionevole prognosi favorevole.
Un caso concreto: il Tribunale di Sorveglianza di Roma conferma la misura
Un'interessante applicazione di questi principi si rinviene in una recente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, relativa a un procedimento seguito dal nostro Studio.
Nel caso esaminato, la condannata stava espiando una pena detentiva per reati contro il patrimonio ed era madre di un bambino di pochi anni.
In precedenza, il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto in via provvisoria l'espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies O.P.
Il successivo intervento del Tribunale di Sorveglianza era quindi diretto a verificare la possibilità di confermare la misura, attraverso una valutazione complessiva della situazione personale e familiare della condannata e, soprattutto, dell'evoluzione della sua personalità.
Il Tribunale ha espressamente posto al centro della propria valutazione la necessità di verificare se fosse possibile formulare una ragionevole prognosi di reinserimento sociale, considerando non soltanto la natura e la gravità del reato, i precedenti e le informazioni di polizia, ma anche la condotta successiva ai fatti.
Il rispetto delle prescrizioni e il percorso di risocializzazione
Nel caso concreto, il Collegio ha valorizzato alcuni elementi particolarmente significativi.
La condannata, infatti, non aveva trasgredito alle prescrizioni imposte durante il periodo di esecuzione della misura.
A ciò si aggiungeva lo svolgimento proficuo di un'attività di volontariato, elemento che il Tribunale ha ritenuto indicativo dell'avvio di un serio percorso di risocializzazione.
Il provvedimento evidenzia quindi come la condotta tenuta durante la misura possa assumere un peso determinante nella valutazione prognostica.
Il Tribunale ha ritenuto che l'interessata apparisse meritevole e in grado di gestire responsabilmente la misura, ritenendo possibile formulare un favorevole pronostico sul buon esito della detenzione domiciliare speciale.
Il Collegio ha inoltre ritenuto che la condannata avesse modificato la propria tendenza a delinquere, non reiterando condotte devianti, e avesse maturato una sufficiente responsabilizzazione rispetto ai fatti oggetto della condanna.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la conferma della detenzione domiciliare speciale.
Le modalità concrete della detenzione domiciliare speciale
La concessione della misura non significa che la pena venga semplicemente "trasferita" dal carcere all'abitazione.
Il Tribunale di Sorveglianza stabilisce infatti le modalità concrete di esecuzione e le prescrizioni che devono essere rispettate.
Nel caso esaminato, il provvedimento ha previsto, tra le altre cose:
- la permanenza continuativa presso il domicilio;
- l'esecuzione della misura senza braccialetto elettronico;
- la possibilità di recarsi presso strutture sanitarie per visite, accertamenti e cure;
- la prosecuzione dell'attività di volontariato già intrapresa;
- una specifica fascia oraria nella quale era consentito allontanarsi dal domicilio;
- l'obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- il divieto di detenere armi o sostanze stupefacenti;
- il divieto di frequentare soggetti pregiudicati, tossicodipendenti o alcoldipendenti, salvo le frequentazioni inevitabili derivanti dalla situazione di domicilio;
- l'obbligo di mantenere una condotta irreprensibile.
Il provvedimento ha confermato la misura fino al compimento del decimo anno di età del figlio.
Questo aspetto mostra un'altra caratteristica fondamentale della detenzione domiciliare speciale: la misura deve essere concretamente compatibile sia con le esigenze di cura del minore sia con quelle di controllo e prevenzione della recidiva.
Il ruolo della condotta durante l'esecuzione della pena
Il caso esaminato dimostra quanto sia importante, nella fase dell'esecuzione penale, non limitarsi a riproporre la situazione esistente al momento della condanna.
La valutazione del Tribunale di Sorveglianza è infatti necessariamente proiettata nel futuro.
La domanda fondamentale diventa:
la persona condannata, oggi, offre sufficienti garanzie per affrontare responsabilmente una misura alternativa alla detenzione?
Per rispondere a questa domanda assumono particolare importanza tutti gli elementi che consentono di documentare un effettivo percorso di cambiamento.
Il rispetto delle prescrizioni, l'attività lavorativa, il volontariato, la stabilità familiare, i rapporti con i figli, l'atteggiamento nei confronti dei fatti commessi e, più in generale, la capacità di rispettare le regole possono contribuire alla costruzione di una prognosi favorevole.
Non esiste, naturalmente, un automatismo: ogni situazione deve essere valutata individualmente dal Tribunale di Sorveglianza.
L'evoluzione costituzionale dell'art. 47-quinquies
La disciplina della detenzione domiciliare speciale è stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 30 del 2022, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina dell'art. 47-quinquies nella parte in cui non prevedeva la possibilità di un'applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza quando la protrazione della detenzione del genitore determinasse un grave pregiudizio per il minore.
Più recentemente, con la sentenza n. 52 del 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul comma 7 dell'art. 47-quinquies, relativo all'accesso alla misura da parte del padre detenuto, dichiarando costituzionalmente illegittima la previsione nella parte in cui richiedeva che non vi fosse modo di affidare la prole ad altri che al padre. La decisione ha ulteriormente evidenziato la centralità dell'interesse del minore nella disciplina delle misure alternative.
Questi interventi confermano come la detenzione domiciliare speciale non possa essere considerata esclusivamente sotto il profilo dell'esecuzione della pena, ma debba essere letta anche alla luce della tutela costituzionale della famiglia, della genitorialità e dell'interesse del minore.
La detenzione domiciliare speciale richiede una valutazione concreta
L'esame dell'art. 47-quinquies O.P. e della relativa giurisprudenza mostra quindi come la concessione della misura dipenda da una valutazione concreta e individualizzata.
La presenza di figli minori costituisce un presupposto fondamentale, ma non determina automaticamente il diritto alla detenzione domiciliare speciale.
Il Tribunale deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, soprattutto, deve effettuare una valutazione prognostica sulla persona condannata, tenendo conto anche dell'evoluzione intervenuta dopo la commissione del reato.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, proprio la combinazione tra situazione familiare, rispetto delle prescrizioni, attività di volontariato e percorso di risocializzazione ha consentito al Collegio di formulare una prognosi favorevole e di confermare la misura.
L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma
Per consentire un esame diretto del provvedimento, pubblichiamo di seguito l'ordinanza in forma anonimizzata, eliminando i dati personali e gli elementi identificativi della persona interessata.
[Scarica l'ordinanza anonimizzata del Tribunale di Sorveglianza di Roma in PDF]
Il documento rappresenta un esempio concreto di come, nella fase dell'esecuzione penale, la ricostruzione dell'evoluzione personale del condannato e la documentazione del percorso di risocializzazione possano assumere un ruolo centrale nella valutazione dell'istanza.
Avvocato penalista per la detenzione domiciliare speciale
La richiesta di detenzione domiciliare speciale richiede una valutazione attenta non soltanto dei requisiti formali previsti dall'art. 47-quinquies O.P., ma anche di tutti gli elementi utili a dimostrare l'evoluzione della persona condannata e la concreta possibilità di affrontare responsabilmente la misura.
La predisposizione dell'istanza deve quindi essere accompagnata, quando possibile, da una documentazione completa relativa alla situazione familiare, alla posizione esecutiva, alla condotta tenuta durante la detenzione e al percorso di reinserimento sociale.
Lo Studio Legale Avv. Luigi Russo, con sede a Roma e Milano, presta assistenza in materia di diritto penale e di esecuzione penale, comprese le istanze relative alle misure alternative alla detenzione e ai procedimenti davanti alla Magistratura e al Tribunale di Sorveglianza.