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Diritto del lavoro · 17 ottobre 2026

Carta del docente: ricorso accolto dal TAR Lazio

Il TAR Lazio accoglie il ricorso per ottemperanza seguito dall’Avv. Luigi Russo e ordina al Ministero di eseguire la sentenza sulla Carta del docente.

Carta del docente: il TAR Lazio accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire la sentenza

Quando il Ministero dell’Istruzione e del Merito non dà esecuzione a una sentenza definitiva che riconosce il diritto alla Carta del docente, è possibile ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione concreta della decisione.

Il caso concreto seguito dall’Avv. Luigi Russo

L’Avv. Luigi Russo ha seguito personalmente una vicenda giudiziaria relativa al riconoscimento della Carta del docente, assistendo la ricorrente sia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sia nel successivo giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

Dopo aver ottenuto una sentenza favorevole davanti al giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio, si è reso necessario promuovere un ulteriore giudizio a fronte della mancata esecuzione della decisione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il successivo ricorso per ottemperanza è stato accolto dal TAR Lazio con sentenza del 13 ottobre 2026.

Il riconoscimento del diritto alla Carta del docente

La vicenda trae origine da una precedente pronuncia del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Con tale decisione, il Ministero era stato condannato all’immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Nonostante la pronuncia fosse passata in giudicato e fosse stata notificata ai fini esecutivi, l’Amministrazione non aveva provveduto a darvi esecuzione.

La mancata attuazione del provvedimento ha quindi reso necessario ricorrere agli strumenti processuali previsti dall’ordinamento per ottenere il rispetto della decisione giudiziaria.

Il ricorso per ottemperanza al TAR Lazio

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, è stato proposto un ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

Il ricorso, iscritto al n. 2122/2026 R.G., è stato accolto dalla Sezione Terza Ter con sentenza pronunciata il 13 ottobre 2026.

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando l’avvenuta notifica della precedente sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il TAR ha constatato che la sentenza del Tribunale di Roma non era stata ancora eseguita. Ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, ordinando al Ministero di adempiere agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale.

Il termine per adempiere e la nomina del commissario ad acta

La sentenza contiene disposizioni rilevanti ai fini dell’effettiva tutela del diritto riconosciuto alla ricorrente.

In primo luogo, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla precedente sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione del TAR.

In secondo luogo, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale dell’Amministrazione competente per materia.

In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi 60 giorni, compiendo tutti gli atti necessari, con facoltà di delega.

La nomina preventiva del commissario costituisce uno strumento volto a rendere effettiva la tutela giurisdizionale anche nell’eventualità in cui l’Amministrazione non rispetti il termine assegnato dal giudice.

La condanna del Ministero alle spese di giudizio

Il TAR Lazio ha inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre agli accessori di legge, se e nella misura in cui dovuti.

La sentenza ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

L’importanza del giudizio di ottemperanza

La vicenda evidenzia un aspetto fondamentale della tutela giurisdizionale: ottenere una sentenza favorevole non sempre coincide con il conseguimento effettivo del diritto riconosciuto dal giudice.

Quando una pronuncia definitiva rimane ineseguita, il giudizio di ottemperanza consente, ricorrendone i presupposti, di chiedere al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione.

Nel caso esaminato, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, assegnato al Ministero un termine per provvedere e predisposto un meccanismo sostitutivo per l’eventualità di un ulteriore inadempimento, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Il risultato ottenuto dimostra l’importanza di seguire il contenzioso anche nella fase successiva alla pronuncia favorevole, quando sia necessario attivare gli strumenti processuali previsti per assicurarne l’effettiva esecuzione.

Provvedimento: TAR Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza del 13 ottobre 2026, ricorso n. 2122/2026.

Difensore della ricorrente: Avv. Luigi Russo.

Il presente articolo ha finalità informative e illustra una specifica vicenda giudiziaria. Ogni controversia deve essere valutata sulla base delle proprie circostanze di fatto e di diritto; l’esito del caso descritto non implica che situazioni analoghe debbano necessariamente avere il medesimo risultato.


Autore
Amministratore
Avvocato penalista · Foro di Roma