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Reati fallimentari · 30 agosto 2026

Esclusa la bancarotta fraudolenta: riqualificazione in bancarotta semplice.

Bancarotta fraudolenta e dolo: quando le operazioni societarie non costituiscono reato. Il caso seguito dall’Avv. Luigi Russo.

Bancarotta fraudolenta e dolo: quando le operazioni societarie non costituiscono reato

Il caso seguito dall’Avv. Luigi Russo davanti al Tribunale di Bergamo

Una gestione societaria caratterizzata da operazioni finanziarie discutibili, rapporti economici tra società riconducibili ai medesimi soggetti e una situazione contabile irregolare non comportano, automaticamente, la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta.

È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Bergamo – Sezione Penale del Dibattimento, che ha assolto due imputati dall'accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva, ritenendo insussistente il dolo richiesto dalla fattispecie.

Nel procedimento, entrambi gli imputati erano assistiti e difesi dall'Avv. Luigi Russo del Foro di Roma.

La sentenza presenta particolare interesse perché affronta il tema del rapporto tra operazioni societarie, successivo fallimento e responsabilità penale dell'amministratore.

L'accusa di bancarotta fraudolenta

Il procedimento traeva origine dal fallimento di una società operante nel settore tessile, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nel marzo 2010.

Secondo l'ipotesi accusatoria, gli amministratori avrebbero posto in essere una serie di operazioni che avrebbero determinato una distrazione di risorse della società fallita a favore di altre società ad essa collegate.

Tra le operazioni contestate figuravano:

  • finanziamenti infruttiferi concessi ad altra società;
  • pagamenti ritenuti ingiustificati;
  • cessioni di beni senza l'effettivo recupero dei relativi corrispettivi;
  • rapporti commerciali con una società avente sede in Ungheria;
  • operazioni finanziarie che, secondo l'accusa, avrebbero inciso negativamente sul patrimonio della società successivamente fallita.

Il valore complessivo delle operazioni considerate dall'accusa era particolarmente rilevante.

A ciò si aggiungeva una seconda contestazione, relativa alla presunta bancarotta fraudolenta documentale, fondata sulla ritenuta irregolare tenuta delle scritture contabili.

La difesa: non ogni operazione infragruppo è una distrazione penalmente rilevante

Uno dei punti centrali affrontati dal Tribunale riguarda la natura delle operazioni effettuate tra le società.

Dalla ricostruzione processuale emergeva che le diverse società coinvolte facevano sostanzialmente capo ai medesimi soggetti e che, nel corso degli anni, avevano intrattenuto rapporti economici reciproci.

Tale circostanza aveva indotto il Curatore fallimentare a ritenere che i patrimoni delle società fossero stati, per certi aspetti, "confusi" e che una società fosse stata utilizzata per supportare finanziariamente le altre.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che tale situazione non fosse sufficiente, di per sé, a dimostrare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Particolare rilievo è stato attribuito alla distanza temporale tra alcune operazioni e il successivo fallimento.

I finanziamenti maggiormente significativi erano stati infatti effettuati diversi anni prima della dichiarazione di fallimento.

Secondo il Collegio, sarebbe stata una forzatura ritenere che, già all'epoca, gli imputati avessero agito con la consapevolezza di provocare un futuro pregiudizio ai creditori in vista di uno stato di insolvenza che, in quel momento, appariva ancora remoto.

Il ruolo decisivo del dolo

La motivazione contiene un passaggio particolarmente significativo sul piano penalistico.

Il Tribunale ha escluso che le operazioni contestate integrassero il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per difetto del dolo.

Questo passaggio dimostra un principio fondamentale del diritto penale dell'economia: non è sufficiente individuare un'operazione economicamente svantaggiosa o successivamente rivelatasi pregiudizievole per il patrimonio della società.

È necessario verificare anche quale fosse la finalità perseguita dall'amministratore al momento della condotta e se sussistessero gli elementi soggettivi richiesti dalla fattispecie penale.

In altre parole, la mera presenza di un'operazione infragruppo, di un finanziamento senza garanzie o di una gestione imprudente non consente automaticamente di affermare l'esistenza di una bancarotta fraudolenta.

La valutazione deve essere effettuata considerando il complessivo contesto societario ed economico nel quale l'operazione è stata realizzata.

Le criticità emerse negli anni immediatamente precedenti al fallimento

La sentenza, tuttavia, non considera priva di criticità l'intera gestione della società.

Il Tribunale evidenzia infatti alcune operazioni realizzate negli anni immediatamente precedenti al fallimento, quando la situazione economica della società appariva ormai significativamente deteriorata.

In particolare, veniva posta attenzione al mancato recupero di alcuni crediti e alle operazioni attraverso le quali tali esposizioni venivano progressivamente ridotte o azzerate senza che corrispondessero effettivi introiti per la società.

Particolare rilievo assumeva poi un'operazione realizzata nel 2009, pochi mesi prima del fallimento, avente ad oggetto l'acquisto di una cabina elettrica usata da una società ungherese collegata agli imputati.

L'operazione era stata contabilizzata per un valore di circa 610.000 euro, mentre l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere un valore dell'impianto significativamente inferiore.

Proprio con riferimento a tale condotta, il Tribunale ha ritenuto concreta l'ipotesi che potesse essere stato perseguito un intento di favore nei confronti della società ungherese, a danno della società successivamente fallita e dei suoi creditori.

Per questa ragione, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché valutasse l'eventuale rilevanza penale delle condotte poste in essere negli anni precedenti al fallimento.

Dalla contestazione di bancarotta fraudolenta alla bancarotta semplice

Diverso è stato il giudizio del Tribunale sulla contestazione relativa alla tenuta della contabilità.

Nel corso del dibattimento era emerso che la società aveva mantenuto una contabilità in partita doppia e che le scritture risultavano aggiornate fino al marzo 2010.

Tuttavia, secondo quanto emerso dall'istruttoria, la contabilità non rappresentava correttamente la reale situazione economica e patrimoniale della società.

In particolare, sarebbero state sopravvalutate le rimanenze di magazzino, oltre a risultare alcune irregolarità nella tenuta delle scritture contabili.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la condotta non integrasse la contestata bancarotta fraudolenta documentale, ma dovesse essere diversamente qualificata ai sensi dell'art. 217 della legge fallimentare, relativo alla bancarotta semplice.

Si tratta di una distinzione di grande importanza: il giudice non si è limitato a valutare se vi fossero irregolarità nella contabilità, ma ha dovuto individuare la corretta qualificazione giuridica della condotta alla luce degli elementi concretamente emersi nel processo.

La decisione del Tribunale di Bergamo

All'esito del giudizio, il Tribunale ha quindi:

  • dichiarato gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 217 della legge fallimentare, così diversamente qualificato il fatto contestato;
  • applicato le attenuanti generiche;
  • condannato ciascun imputato alla pena di otto mesi di reclusione;
  • concesso la sospensione condizionale della pena;
  • disposto la non menzione della condanna;
  • applicato le pene accessorie previste dalla legge per la durata della pena principale;
  • assolto entrambi gli imputati dall'accusa di bancarotta fraudolenta distrattiva perché il fatto non costituisce reato.

Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni relative alle ulteriori condotte poste in essere negli anni immediatamente precedenti al fallimento.

Perché questa sentenza è importante

Il caso dimostra quanto sia delicata la valutazione della responsabilità penale degli amministratori di società successivamente dichiarate fallite.

Il fallimento non costituisce, infatti, la prova automatica che le precedenti operazioni societarie abbiano avuto natura distrattiva.

Occorre ricostruire la storia della società, analizzare la situazione economica esistente al momento delle singole operazioni, esaminare i rapporti tra le società coinvolte e, soprattutto, verificare la presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Bergamo, proprio l'analisi complessiva di tali elementi ha condotto all'esclusione della responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva.

La sentenza rappresenta quindi un esempio concreto dell'importanza di una difesa penale fondata sull'analisi puntuale delle singole condotte e del loro effettivo significato economico e giuridico, senza confondere una gestione imprenditoriale eventualmente imprudente o irregolare con una condotta dolosamente orientata alla sottrazione delle garanzie patrimoniali dei creditori.

L'attività difensiva dell'Avv. Luigi Russo

Nel procedimento dinanzi al Tribunale di Bergamo, gli imputati erano assistiti dall'Avv. Luigi Russo del Foro di Roma.

Il caso costituisce un esempio dell'attività di difesa svolta nei procedimenti penali riguardanti reati fallimentari, responsabilità degli amministratori e bancarotta, nei quali l'analisi della documentazione contabile, dei rapporti societari e della concreta evoluzione economico-finanziaria dell'impresa può assumere un ruolo decisivo.

La vicenda evidenzia, inoltre, l'importanza di distinguere le diverse ipotesi di bancarotta e di verificare, per ciascuna contestazione, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

Nota sul caso

Il presente articolo illustra una vicenda giudiziaria definita con sentenza del Tribunale di Bergamo. I dati identificativi delle persone coinvolte sono stati omessi o anonimizzati per ragioni di riservatezza. L'articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale.

Autore
Amministratore
Avvocato penalista · Foro di Roma