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Diritto del lavoro · 19 settembre 2026

Autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore straniero: la tutela concreta dell’interesse del minore

Art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998 – Il Tribunale per i Minorenni di Milano riconosce la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori

Autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore straniero: la tutela concreta dell’interesse del minore

Art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998 – Il Tribunale per i Minorenni di Milano riconosce la sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori

L’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare la permanenza in Italia del familiare di un minore straniero quando ricorrano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute.

Si tratta di una disposizione che richiede una valutazione necessariamente concreta della situazione familiare e delle conseguenze che l’allontanamento del genitore potrebbe determinare sul minore.

Un recente caso seguito dallo Studio ha portato il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto definitivo del 15 novembre 2023, a riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione alla permanenza in Italia del padre di due minori.

Il caso esaminato dal Tribunale

Il procedimento era stato promosso ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998, chiedendo che al padre dei minori fosse consentito di permanere in Italia in ragione delle condizioni di salute dei figli.

Dalla documentazione prodotta nel procedimento emergevano, in particolare, significative problematiche di salute riguardanti entrambi i minori, per le quali erano in corso accertamenti e percorsi di cura in Italia.

Il Tribunale ha quindi proceduto alla valutazione della situazione non limitandosi alla condizione amministrativa del genitore, ma considerando le possibili conseguenze dell'allontanamento dello stesso sui minori.

La valutazione deve essere concreta e individualizzata

Nel decreto viene richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'autorizzazione prevista dall'art. 31 non presuppone necessariamente una situazione di emergenza o una circostanza eccezionale collegata esclusivamente alla salute del minore.

I “gravi motivi” devono essere valutati considerando il concreto equilibrio psicofisico del minore e il possibile pregiudizio derivante dall'allontanamento del familiare o dallo sradicamento dall'ambiente nel quale il minore è cresciuto.

La valutazione, pertanto, non può essere effettuata attraverso criteri meramente astratti o automatici.

È necessario esaminare la specifica situazione del minore, la sua età, le sue condizioni personali e familiari e le conseguenze concrete che potrebbero derivare dalla separazione dal genitore.

Il ruolo della giurisprudenza della Corte di Cassazione

Il provvedimento richiama, tra le altre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha progressivamente precisato i criteri attraverso i quali deve essere effettuata la valutazione prevista dall'art. 31.

In particolare, viene richiamata la necessità di una valutazione prognostica, condotta attraverso un approccio interdisciplinare e riferita alle concrete condizioni del minore.

Il giudizio deve quindi concentrarsi sulle esigenze esistenziali ed educative del minore.

Lo stesso decreto evidenzia che non può assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa sulle prospettive di integrazione del genitore in Italia, perché l'oggetto principale della valutazione rimane il possibile pregiudizio per il figlio.

In quali situazioni possono ricorrere i “gravi motivi”

Nel provvedimento il Tribunale individua alcune situazioni che, in linea di principio, possono essere indicative di un grave pregiudizio psicofisico per il minore.

Tra queste vengono richiamate:

  • la presenza di una malattia o di una patologia particolarmente seria, tale da rendere sconsigliabile il rientro nel Paese d'origine quando non siano disponibili cure analoghe;
  • una situazione di integrazione del minore e del nucleo familiare sufficientemente prolungata e radicata;
  • la possibile disgregazione del nucleo familiare derivante dall'allontanamento del genitore;
  • la tenerissima età del minore, unitamente all'effettiva idoneità del genitore a occuparsi di lui e a garantirne la crescita in un ambiente familiare adeguato.

Si tratta, tuttavia, di elementi che devono essere valutati caso per caso e non di condizioni automaticamente sufficienti per ottenere l'autorizzazione.

La decisione del Tribunale per i Minorenni di Milano

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni richieste dalla legge, considerando la particolare gravità delle condizioni di salute dei minori e la non adeguata possibilità di cura nel Paese d'origine.

Il Tribunale ha quindi autorizzato il padre a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 per tre anni dall'effettivo rilascio del titolo di soggiorno.

Il decreto richiama inoltre la disciplina relativa alla possibilità di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per assistenza al minore in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Un istituto che richiede una valutazione della situazione familiare concreta

La vicenda conferma la particolare importanza dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998 quale strumento di tutela dell'interesse del minore.

La valutazione non può essere ridotta alla verifica della posizione amministrativa del genitore straniero, ma deve prendere in considerazione la situazione concreta del minore e le conseguenze che l'allontanamento del familiare potrebbe produrre sul suo sviluppo psicofisico.

Proprio per questa ragione, nei procedimenti di questo tipo assumono particolare rilevanza la ricostruzione della situazione familiare, la documentazione relativa alle condizioni del minore e l'illustrazione delle conseguenze concretamente prevedibili derivanti dall'eventuale separazione dal genitore.

Il presente articolo trae origine da un procedimento seguito dallo Studio Legale Avv. Luigi Russo. I dati identificativi delle persone coinvolte sono stati omessi o modificati per tutelare la riservatezza dei soggetti interessati.

Autore
Amministratore
Avvocato penalista · Foro di Roma