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Reati contro la persona · 30 agosto 2026

Assoluzione in appello per violenza privata: la Corte di Milano accoglie la tesi difensiva.

La Corte d’Appello di Milano assolve due imputate dal reato di violenza privata: assenza di prova e contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti. Caso seguito dallo Studio Legale Avv. Luigi Russo.

Violenza privata: assolte in appello perché il fatto non sussiste. Il caso seguito dall’Avv. Luigi Russo

Una pronuncia particolarmente significativa della Corte d’Appello di Milano, Sezione V Penale, ha portato all’assoluzione di due imputate, difese dall’Avv. Luigi Russo, al termine di un procedimento nel quale il Tribunale di Milano le aveva condannate alla pena, rispettivamente, di tre anni e sei mesi e di due anni e due mesi di reclusione.

La Corte d’Appello, accogliendo le argomentazioni della difesa, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado e ha assolto entrambe le imputate perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.

La vicenda offre lo spunto per affrontare un tema particolarmente delicato nel processo penale: i limiti della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e il divieto di ricostruire il fatto sulla base di elementi privi di adeguato riscontro probatorio.

La contestazione originaria

Il procedimento aveva avuto origine da un episodio verificatosi a Milano nel febbraio 2022.

Alle imputate era stata inizialmente contestata, in concorso con una terza persona, un'ipotesi di tentata estorsione aggravata, ai sensi degli artt. 56, 110 e 629 c.p., in relazione all’art. 628, comma 3, c.p.

Secondo l'accusa, le imputate avrebbero tentato di costringere una donna a consegnare la somma di 1.000 euro, attraverso minacce e violenze fisiche.

La persona offesa aveva riferito, in particolare, di essere stata minacciata affinché pagasse la somma richiesta e di essere stata successivamente aggredita fisicamente.

Nel corso delle indagini, la Polizia aveva inoltre organizzato un servizio di osservazione e controllo presso le stazioni della metropolitana milanese.

Gli operanti avevano effettivamente assistito, il 4 febbraio 2022, a un'aggressione fisica ai danni della persona offesa da parte delle imputate.

Tuttavia, gli agenti non avevano assistito all'origine della lite né erano in grado di riferire quale fosse stata la causa dell'aggressione.

Questo elemento sarebbe diventato decisivo nel giudizio di appello.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 novembre 2023, aveva ritenuto non configurabile il delitto di tentata estorsione e aveva riqualificato il fatto nel reato di violenza privata aggravata, previsto dagli artt. 610 e 339 c.p.

Secondo il giudice di primo grado, la condotta minacciosa e violenta sarebbe stata finalizzata a costringere la persona offesa ad allontanarsi dalle stazioni della metropolitana.

Il Tribunale aveva inoltre attribuito particolare rilievo alla gravità della condotta e alla sua modalità esecutiva, ritenendo che la violenza esercitata dalle imputate fosse particolarmente significativa.

Da qui le condanne a tre anni e sei mesi di reclusione per una delle imputate e a due anni e due mesi per l'altra.

La difesa proponeva quindi appello, chiedendo in via principale l'assoluzione delle proprie assistite.

L'impugnazione della difesa

L'atto di appello si concentrava, in particolare, sulla valutazione della credibilità della persona offesa e sulla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice.

La difesa evidenziava una questione centrale.

Lo stesso Tribunale aveva infatti riconosciuto l'esistenza di elementi idonei a incidere sulla credibilità soggettiva della persona offesa, considerati i rapporti di forte conflittualità esistenti tra i gruppi familiari coinvolti.

Inoltre, il giudice aveva osservato che il nucleo centrale delle accuse non risultava assistito da riscontri esterni.

Nonostante ciò, secondo la difesa, quelle medesime dichiarazioni erano state utilizzate per ricostruire un fatto diverso da quello direttamente osservato dagli agenti di polizia.

L'appello sottolineava quindi l'assenza di una prova certa circa quanto sarebbe accaduto il 2 febbraio 2022 e l'impossibilità di utilizzare una ricostruzione non corroborata da elementi esterni per fondare la responsabilità penale delle imputate.

La decisione della Corte d'Appello di Milano

La Corte d'Appello ha accolto le argomentazioni della difesa.

Il passaggio centrale della sentenza riguarda proprio la contraddizione individuata nella motivazione del giudice di primo grado.

La Corte ha osservato che il Tribunale, dopo avere ritenuto inattendibile la persona offesa proprio in ragione dei conflitti esistenti tra le famiglie coinvolte, aveva poi utilizzato le dichiarazioni della stessa persona per ricostruire un episodio che non risultava adeguatamente provato.

In altri termini, secondo la Corte, non era possibile prima ridimensionare l'attendibilità della fonte dichiarativa e poi utilizzare quella stessa fonte come elemento decisivo per ricostruire un diverso fatto criminoso.

Nessuna prova certa sull'episodio del 2 febbraio

Particolarmente importante è il passaggio relativo all'episodio del 2 febbraio.

La Corte ha evidenziato che, in assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, non vi era prova certa di quanto sarebbe accaduto in quella data.

L'unico elemento ritenuto realmente certo era invece quello direttamente osservato dagli agenti della Polizia Ferroviaria il 4 febbraio.

Gli operanti avevano assistito a un'aggressione, ma non erano riusciti a individuare la causa scatenante della lite.

Di conseguenza, non poteva essere automaticamente attribuito all'aggressione un determinato movente o una specifica finalità criminosa.

La ricostruzione del movente non poteva essere una supposizione

Un altro punto particolarmente significativo della pronuncia riguarda il rapporto tra prova e ricostruzione giudiziale del fatto.

Secondo la Corte d'Appello, la conclusione secondo cui l'aggressione sarebbe stata finalizzata ad allontanare la persona offesa dalle stazioni della metropolitana, così da consentire alle imputate di continuare a commettere borseggi, non trovava adeguato fondamento negli elementi acquisiti al processo.

Si trattava, secondo i giudici di secondo grado, di una mera supposizione.

La Corte ha quindi ribadito, in sostanza, che la responsabilità penale non può essere costruita attraverso collegamenti meramente ipotetici tra fatti diversi quando manchino elementi probatori idonei a dimostrare il nesso tra la condotta e la finalità criminosa attribuita all'imputato.

La questione della riqualificazione giuridica

La vicenda presenta anche un ulteriore profilo processuale particolarmente interessante.

Il Tribunale aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come tentata estorsione nel diverso reato di violenza privata.

La Corte d'Appello ha però ritenuto che la ricostruzione effettuata in primo grado fosse problematica anche sotto il profilo dell'art. 521 c.p.p., relativo alla correlazione tra imputazione e sentenza.

La questione nasceva dal fatto che la condotta concretamente ricostruita dal Tribunale non risultava coincidere con quella descritta nell'imputazione originaria.

Secondo la Corte, una volta esclusa la prova dell'originario fatto contestato, non era possibile costruire una diversa vicenda criminosa sulla base di elementi non sufficientemente dimostrati.

Assoluzione perché il fatto non sussiste

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto fondato l'appello proposto dalla difesa.

Con sentenza del 6 giugno 2025, la Corte ha quindi riformato la decisione del Tribunale di Milano e ha assolto entrambe le imputate perché il fatto non sussiste, ai sensi degli artt. 530, comma 2, e 605 c.p.p.

Sono stati quindi assorbiti i motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio.

L'importanza della valutazione della prova nel processo penale

La pronuncia evidenzia un principio fondamentale del processo penale: la condanna deve trovare il proprio fondamento in una ricostruzione dei fatti supportata da elementi probatori adeguati e coerenti.

Nel caso esaminato, la Corte d'Appello ha ritenuto determinante la distinzione tra ciò che era stato effettivamente osservato dagli operanti e ciò che, invece, era stato successivamente ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa.

Gli agenti avevano assistito a un'aggressione, ma non avevano potuto accertarne la causa.

Da questo dato non poteva automaticamente derivare la prova della specifica finalità attribuita alle imputate.

La sentenza rappresenta quindi un esempio concreto dell'importanza che assume, nel giudizio penale, la rigorosa verifica del rapporto tra la prova acquisita e la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza.

Il ruolo della difesa

Nel caso in esame, la difesa ha contestato sin dal giudizio di appello la ricostruzione operata dal Tribunale, evidenziando le contraddizioni interne alla motivazione e l'assenza di riscontri sufficienti a dimostrare il fatto nella configurazione ritenuta dal primo giudice.

La Corte d'Appello di Milano ha condiviso tale impostazione e, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità penale, ha pronunciato l'assoluzione delle imputate.

L'Avv. Luigi Russo ha assistito le imputate nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Milano.

La vicenda descritta è stata pubblicata nel rispetto della riservatezza delle parti e con l'omissione di ogni dato idoneo alla loro identificazione.

Avvertenza

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale. Ogni procedimento penale presenta caratteristiche specifiche e richiede una valutazione individuale degli atti processuali e degli elementi di prova disponibili.

Autore
Amministratore
Avvocato penalista · Foro di Roma